Capo III

Art. 34

Abrogato

Modifica dell'art. 2771 del codice civile

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-34

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