Capo III
Art. 34
AbrogatoModifica dell'art. 2771 del codice civile
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-34