Capo II
Art. 32
AbrogatoRiscossione spontanea a mezzo ruolo .
In vigore dal 1 gen 2027
(Riscossione spontanea a mezzo ruolo).
1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-32