Capo II
Art. 28
AbrogatoSospensione amministrativa della riscossione
In vigore dal 1 gen 2027
1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-28