Capo I
Art. 2
AbrogatoDefinizioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
" (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionariò': il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolò': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-2