Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

Abrogato2 / 41

Definizioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: " (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ''concessionariò': il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) ''ruolò': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-2