Capo I
Art. 14
AbrogatoInteressi di mora
In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
" (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall', comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-14