Capo II

Art. 22

Abrogato

Decreti di attuazione

In vigore dal 1 gen 2027
1. I decreti previsti dagli , comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi. 2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-22

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