Titolo I

Art. 13

Attuazione delle raccomandazioni

In vigore dal 6 apr 1999
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-13

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Attuazione delle raccomandazioni (Art. 13 Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo