Titolo I

Art. 15

Disposizioni finanziarie e contabili

In vigore dal 6 apr 1999
1. Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi. 2. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante. 3. L'Agenzia è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge. 4. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Disposizioni finanziarie e contabili (Art. 15 Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo