Titolo I
Art. 15
15 / 18Disposizioni finanziarie e contabili
In vigore dal 6 apr 1999
1. Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi.
2. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante.
3. L'Agenzia è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.
4. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-15