Titolo I
Art. 12
Relazioni e rapporti d'inchiesta
In vigore dal 6 apr 1999
1. Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia redige una relazione che contiene anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine, ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.
2. Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente, l'Agenzia redige un rapporto contenente eventuali raccomandazioni di sicurezza.
Il rapporto è trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza.
3. Nella relazione di cui al comma 1 è salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'evento e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine. Nei rapporti di cui al comma 2 è altresì salvaguardato l'anonimato delle persone coinvolte nell'evento.
4. Le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-12