Titolo I
Art. 11
Divieto di divulgazione
In vigore dal 6 apr 1999
1. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonché il contenuto delle relazioni e dei rapporti non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-11