Titolo I
Art. 8
Personale
In vigore dal 15 mar 2025
1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unità, secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189.
2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi è selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e può essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia è coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacità e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verrà data priorità al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti.
Le unità destinate ai compiti investigativi possono altresì essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.
6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
8. L'Agenzia può avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonché di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-8