Titolo I

Art. 3

Compiti e finalità

In vigore dal 6 apr 1999
1. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, così come sostituito dall', comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità. 2. L'Agenzia compie attività di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici. 3. L'Agenzia provvede, in particolare, a: a) proporre alle autorità aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo; b) collaborare, ove richiesto, con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici; c) assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri; d) consentire, in regime di reciprocità, la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui è immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica; e) monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni; f) monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-3

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Compiti e finalità (Art. 3 Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo