Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 apr 1999
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) "incidente": un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:
1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da sè medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure
2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure 3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;
b) "lesione grave": una lesione riportata da una persona in un incidente, che:
1) richieda una degenza ospedaliera di oltre 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data in cui è stata riportata; oppure,
2) comporti una frattura ossea (tranne le fratture semplici delle dita delle mani e dei piedi, o del naso); oppure
3) comporti lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni a nervi, muscoli o tendini; oppure
4) comporti lesioni a qualsiasi organo interno; oppure
5) comporti ustioni di secondo o terzo grado o estese su più del 5% della superficie corporea; oppure,
6) comporti un'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive;
c) "lesione mortale": una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la morte entro trenta giorni dalla data dell'incidente;
d) "cause": le azioni, le omissioni, gli eventi, le condizioni, o una combinazione di tali fattori, che possono aver dato luogo all'incidente o all'inconveniente;
e) "inchiesta": un insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l'analisi di dati, l'elaborazione di conclusioni, la determinazione delle cause e la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
f) "investigatore incaricato": una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta;
g) "registratore di volo": qualsiasi tipo di registratore installato a bordo di un aeromobile per agevolare l'inchiesta sull'incidente o sull'inconveniente;
h) "impresa": qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica o meno;
i) "esercente": la persona, l'organismo o l'impresa che gestisce o intende gestire uno o più aeromobili;
l) "inconveniente": un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni;
m) "inconveniente grave": un inconveniente le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente. Gli eventi indicati, a puro titolo esemplificativo, nel seguente elenco costituiscono tipici casi di inconveniente grave:
1) mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo;
2) volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno, evitato di misura;
3) decollo interrotto su pista chiusa o occupata, oppure decollo da una tale pista con separazione marginale dagli ostacoli;
4) atterraggio o tentativo di atterraggio su pista chiusa o occupata;
5) grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale;
6) tutti i casi di incendio e presenza di fumo nella cabina passeggeri o nel vano bagagli o d'incendio al motore, anche se spenti mediante agenti estinguenti;
7) qualsiasi evento che abbia richiesto l'uso di ossigeno di emergenza da parte dell'equipaggio;
8) avaria strutturale dell'aeromobile o disintegrazione del motore non classificata come incidente;
9) mal funzionamento multiplo di uno o più sistemi di bordo che ne comprometta gravemente l'operatività;
10) qualsiasi caso di inabilità fisica dell'equipaggio in volo;
11) qualsiasi circostanza relativa al carburante che richieda la dichiarazione di emergenza da parte del pilota;
12) inconvenienti in sede di decollo o atterraggio, quali atterraggio prima della soglia di pista o dopo la fine pista o sconfinamento laterale;
13) avaria ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni oltre i limiti dell'inviluppo di volo approvato o altri eventi che possono aver causato difficoltà nel controllo dell'aeromobile;
14) avaria di più di un impianto a ridondanza obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione;
n) "raccomandazione di sicurezza": una proposta dell'Agenzia formulata sulla base dei dati emersi dall'inchiesta, ai fini della prevenzione di incidenti ed inconvenienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-2