Titolo I
Art. 13
13 / 18Attuazione delle raccomandazioni
In vigore dal 6 apr 1999
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66#art-13