Art. 9

Commissione consultiva per la musica

In vigore dal 26 gen 2000
1. La commissione consultiva per la musica, di cui all', comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-9

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