Art. 5
Commissione consultiva per il cinema
In vigore dal 5 feb 1999
1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all', comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:
a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell', commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell' le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";
b) all' è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.";
c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell',", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";
d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse;
e) il nono comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le
modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma.";
f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione
centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";
g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-5