Art. 6

Commissione per il credito cinematografico

In vigore dal 5 feb 1999
1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all', comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine: a) alla valutazione tecnicofinanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153; b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia. 2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: "La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.". 3. All'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-6

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