Art. 10

Commissione consultiva per la danza

In vigore dal 26 gen 2000
1. La commissione consultiva per la danza, di cui all', comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'. 2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall', primo comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-10

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