Art. 11

Disposizioni finali

In vigore dal 2 apr 2005
1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all', commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all', secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attività culturali può conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a dieci, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali e le direzioni generali competenti, ai sensi dell' della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali. 3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, è riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 -bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei contributi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti. 4. All' del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento.".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-11

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Disposizioni finali (Art. 11 Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134.) — Testo vigente | Portale Normativo