Art. 4

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

In vigore dal 12 lug 1999
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi 1. All'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall' del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'."; b) al comma 2, le parole: "dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali, è composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed"; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La commissione è integrata, per i fini di cui all', da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.". 2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali."; b) il terzo periodo del comma 1 dell' è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati già concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza."; c) nel primo comma dell', le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre"; d) l' è sostituito dal seguente: " (Incentivi alla produzione). - 1. A favore dei produttori dei film di cui agli , commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani."; e) all'articolo 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'articolo 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'articolo 48"; f) il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48."; g) l'articolo 46, come da ultimo modificato dall' del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è abrogato. 3. Resta ferma l'applicazione dell' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492#art-4

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