Art. 9
Interventi di integrazione sociale
In vigore dal 4 ago 1998
1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all' hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.
2. I programmi di integrazione sociale:
a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;
b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-9