Art. 1
Istituto del reddito minimo di inserimento
In vigore dal 4 ago 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentita la conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Istituto del reddito minimo di inserimento
1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-1