Art. 2
Durata e obiettivi della sperimentazione
In vigore dal 4 ago 1998
1. La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000.
2. Obiettivi della sperimentazione sono:
a) verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalità sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;
b) verificare l'idoneità e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;
c) verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;
d) individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attività di integrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-2