Art. 2

Durata e obiettivi della sperimentazione

In vigore dal 4 ago 1998
1. La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000. 2. Obiettivi della sperimentazione sono: a) verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalità sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico; b) verificare l'idoneità e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli; c) verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito; d) individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attività di integrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-2

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