Art. 7

Requisiti

In vigore dal 4 ago 1998
1. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti indicati all' che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in uno dei comuni che effettuano la sperimentazione. 2. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto: a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale; b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-7

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