Art. 8

Integrazione del reddito

In vigore dal 4 ago 1998
1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno l998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell'. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto. 2. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-8

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