Art. 10
Obblighi dei soggetti destinatari
In vigore dal 4 ago 1998
1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli di cui all', comma 2;
b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;
c) per i soggetti di cui all', comma 2, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.
2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.
3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-10