Art. 3
Titolarità dell'attuazione della sperimentazione
In vigore dal 4 ago 1998
1. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge. Pertanto il comune:
a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto;
c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;
d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all';
e) riferisce al Ministro per la solidarietà sociale sulla sperimentazione e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione ovvero ai motivi della permanenza.
2. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-3