Art. 13

Valutazione dell'efficacia della sperimentazione

In vigore dal 4 ago 1998
1. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati. A tali fini, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e previa procedura di selezione preceduta da apposito bando, il Ministro per la solidarietà sociale affida l'incarico per la valutazione ad idoneo ente o società. 2. L'incarico ha principalmente per oggetto: a) gli aspetti relativi alle modalità di realizzazione della sperimentazione ed i relativi costi, anche in comparazione fra i diversi contesti; b) gli effetti del reddito minimo di inserimento con riguardo agli obiettivi, con particolare riferimento all'effettivo contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e alla promozione dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica delle persone e delle famiglie, in situazioni di contesto differenziate; c) le indicazioni derivanti dalla sperimentazione, nella prospettiva di una generalizzazione dell'istituto all'intero territorio nazionale, con riferimento ai benefici, alle modalità della sua organizzazione ed ai costi. 3. Agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di valutazione è destinata una somma non superiore allo 0,3% dello stanziamento del Fondo per le politiche sociali destinato all'introduzione sperimentale del reddito minimo di inserimento per gli anni 1998, 1999 e 2000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237#art-13

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