Parte VI

Art. 211

Modifiche al T.U. bancario

In vigore dal 1 lug 1998
1. L' del T.U. bancario è sostituito dal seguente: " - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.". 2. All' del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: "6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli , commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l', commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell' della legge 6 febbraio 1996, n. 52.". 3. All' del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: "5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall', comma 6.". 4. L' del T.U. bancario è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-211

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