1. Oltre che nei casi indicati nell', commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall', comma 1, nè durante l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell', comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 101-bis, comma 4;
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall' se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 ha disposto (con l'art. 2, comma 3, lettera b)) che al comma 1, lettera b), del presente articolo, le parole: "dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone che agiscono di concerto con lui".
L'articolo stabilisce che chi acquisisce una partecipazione rilevante tramite un'offerta pubblica di acquisto o di scambio riguardante almeno il 60% dei titoli non è obbligato a lanciare la successiva OPA totalitaria. Per godere di questa esenzione, l'offerente e chi agisce di concerto non devono aver acquistato più dell'1% di partecipazioni nei 12 mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB né durante l'offerta. Inoltre, l'offerta deve essere approvata dalla maggioranza dei possessori dei titoli (esclusi l'offerente, il socio di maggioranza oltre il 10% e i soggetti a essi collegati) e deve essere autorizzata dalla CONSOB. Tuttavia, l'obbligo di offerta totalitaria torna a sorgere se nei 12 mesi successivi si acquistano quote superiori all'1% o se la società delibera fusioni o scissioni.
Perché esiste questa norma
La norma consente di ottenere il controllo di una società attraverso un'offerta pubblica preventiva parziale senza far scattare l'obbligo di OPA totalitaria, purché siano rispettate rigide condizioni a tutela degli azionisti di minoranza.
A chi si applica
Si applica ai soggetti che promuovono un'offerta pubblica di acquisto o scambio preventiva avente a oggetto almeno il 60% dei titoli, a coloro che agiscono di concerto con essi e ai soci della società emittente interessata.
Esempio pratico
Un investitore decide di lanciare un'offerta per acquistare il 60% delle azioni ordinarie di una società quotata. Se non ha acquistato più dell'1% nell'ultimo anno, ottiene il voto favorevole della maggioranza degli azionisti indipendenti e il via libera della CONSOB, non sarà costretto a fare un'offerta totalitaria per comprare tutte le restanti azioni della società.
Adempimenti e conseguenze
L'offerente deve condizionare l'efficacia dell'offerta all'approvazione della maggioranza qualificata dei possessori di titoli e ottenere l'esenzione dalla CONSOB; in caso di acquisti superiori all'1% o di delibere di fusione/scissione nei 12 mesi successivi, sorge l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106.
Cosa è cambiato
La norma è stata modificata dal D.Lgs. n. 37/2004 (art. 3, comma 1), dal D.Lgs. n. 229/2007 (art. 3, comma 3, che ha modificato il comma 1 e la lettera a del comma 1) e dal D.Lgs. n. 146/2009 (art. 2, comma 3, che ha modificato il comma 1, lettere a e b).
Domande frequenti
Quale quota minima di titoli deve riguardare l'offerta preventiva per evitare l'OPA successiva?L'offerta pubblica di acquisto o di scambio deve avere ad oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria.
I soci che scelgono di non aderire all'offerta possono comunque votare sulla sua approvazione?Sì, il testo prevede espressamente che possano esprimere il proprio giudizio sull'offerta anche i soci che non vi aderiscono.
Quando risorge l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica dopo la chiusura dell'offerta preventiva?L'obbligo scatta se nei dodici mesi successivi l'offerente (o chi agisce di concerto) acquista partecipazioni superiori all'uno per cento, oppure se la società emittente delibera operazioni di fusione o di scissione.