Sez. II
Art. 110
Inadempimento degli Obblighi
In vigore dal 28 dic 2007
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l', comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell', comma 6.
1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall', comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.
1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-110