Sez. II

Art. 109

Acquisto di concerto.

In vigore dal 21 ago 2014
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'. 2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all', salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all', comma 4-bis, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-109

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