Parte VI
Art. 208
Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
In vigore dal 1 lug 1998
1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'.
2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in
materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Fino all'emanazione del regolamento previsto dall', comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del
presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-208