Parte VI
Art. 209
Società di revisione
In vigore dal 1 lug 1998
1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall', comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-209