Parte VI

Art. 206

Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa

In vigore dal 1 lug 1998
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-206

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