Parte VI
Art. 202
AbrogatoDisposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
In vigore dal 6 mag 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-202