Parte VI
Art. 200
Intermediari già autorizzati
In vigore dal 1 lug 1998
1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall' del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'.
2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall', comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall', comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall', comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall' e si intendono autorizzate ai sensi dell'.
3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono iscritte nell'albo previsto dall', comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'.
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-200