Parte VI

Art. 203

Contratti a termine

In vigore dal 1 lug 1998
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell' del T.U. bancario, e quanto previsto dall', comma 3, del medesimo T.U. bancario, l' della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell', comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 2. Per l'applicazione dell' della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-203

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