Capo II
Art. 57
Liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 29 apr 2026
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM e dei gestori autorizzati, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall' siano di eccezionale gravità, ovvero qualora la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza. Nei confronti delle Sim indicate all', comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all' del [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180], ma non sussiste quello di cui all', comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell', dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l', comma da 3 a 6, e gli , a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim e ai gestori autorizzati in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario ai gestori autorizzati, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite, rispettivamente, ai fondi o ai comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio e ai comparti gestiti dalla Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione interna e dalla società di partenariato in gestione interna.
3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio autorizzata, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli , comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate, in relazione ai comparti da esse gestiti, nonché ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
4. I commissari, trascorso il termine previsto dall', comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM o il gestore autorizzato ha la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell', commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall', comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell', comma 1, del T.U.
bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav in gestione interna autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o una società di partenariato in gestione interna autorizzata, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società. Il presente comma si applica anche alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.
6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.
6-bis.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.
6-bis.2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.
6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell' e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell' del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall' siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall', comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all', comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all', comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli , commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell' in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all' del Testo Unico bancario, contenuto nell' del Testo Unico bancario, si intende effettuato all' del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 6-bis del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".
- Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-57