Art. 55 bis
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 dic 2021
1. Il presente Capo si applica ai seguenti soggetti:
a) le Sim di classe 1;
b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 201.
2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell' del Testo unico bancario.
2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall' del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell' si intendono riferite al gruppo ai sensi dell' del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell' si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell' del Testo Unico Bancario.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-55-bis