Titolo II

Art. 194 quinquies

Abrogato

Pagamento in misura ridotta

In vigore dal 7 ago 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2026, N. 128

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 giungo 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-194-quinquies

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