Titolo II

Art. 194 quinquies

Pagamento in misura ridotta

In vigore dal 18 mag 2022
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall', per la violazione degli , comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative; a-bis) dall'.1, per la violazione degli , comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; a-bis.1) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84; a-ter) dall'.3, per la violazione degli , commi 2, 3 e 4,... e delle relative disposizioni attuative; a-quater) dall'.4, per la violazione dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1; dell', paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell', paragrafo 6, primo comma; dell', paragrafi 1 e 2, prima frase; dell', paragrafi 1, 2 e 3; dell', paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento; b) dall', comma 5, per la violazione degli , commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall', comma 2, per la violazione dell', commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative; c) dall', commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli , comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall', commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'; d) dall', comma 2, per la violazione dell', e dell', comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative. 2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
  • Successivamente la Corte Costituzionale , con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".
  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
  • Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-194-quinquies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo