Titolo III
Art. 137
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il secondo e il terzo comma dell' del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-137