Titolo IICapo VI

Art. 133

In vigore dal 21 mar 1998
1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione. 2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa è definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell', commi 2 e 3. 3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-133

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