Titolo II›Capo VI
Art. 132
In vigore dal 24 mag 1999
1. Fuori dei casi previsti dall', i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.
3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell', secondo comma, del codice di procedura civile.
noteart;
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-132