Titolo III

Art. 139

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 343 del codice civile è così modificato: a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario"; b) nel secondo comma, la parola "mandamento" è sostituita dalla parola "circondario".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-139

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Art. 139 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo