Capo IV

Art. 20

Norme in tema di patrimonio e di gestione

In vigore dal 15 gen 2004
1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile, e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta. 2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-20

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