Capo IV

Art. 18

Personale

In vigore dal 26 feb 1998
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza. 3. La trasformazione di cui all' non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP. 5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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Personale (Art. 18 Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo