Capo IV
Art. 21
Scritture contabili e bilancio
In vigore dal 26 feb 1998
1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-21