Capo IV

Art. 21

Scritture contabili e bilancio

In vigore dal 26 feb 1998
1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile. 2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. 3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scritture contabili e bilancio (Art. 21 Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo